DOMANDE FREQUENTI TCM

 

ADESIONI

CHI PUÒ ADERIRE ALLA COPERTURA TCM?

Gli Iscritti alle Casse ed Enti di Previdenza aderenti ad EMAPI che consentano alla forma collettiva. Attualmente risultano essere sotto copertura gli iscritti a: CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI, CASSA FORENSE, CASSA GEOMETRI, ENPACL, ENPAF, ENPAIA,  ENPAP ed EPAP.

DA QUANDO DECORRE L`ANNUALITÀ DELLA COPERTURA TCM?

Si può aderire all’inizio di ogni annualità assicurativa, nel mese di febbraio, con decorrenza 1 febbraio e scadenza 31 gennaio dell’anno successivo.

SI PUÒ ADERIRE IN CORSO D’ANNO?

Non è prevista adesione in corso d’anno.

SE VADO IN PENSIONE POSSO SOTTOSCRIVERE LA COPERTURA TCM?

Non è possibile proseguire volontariamente la copertura TCM al momento del pensionamento, ad eccezione di quelle Casse che abbiano deliberato di attivare la copertura di BASE anche per i propri pensionati.

IN COSA CONSISTE LA COPERTURA TCM?

IN COSA CONSISTE LA COPERTURA?

La TCM è una copertura assicurativa che prevede l’erogazione di un capitale in caso di morte dovuta a qualsiasi causa.

DENUNCIA DI SINISTRO

COME PRESENTARE LA DENUNCIA DI SINISTRO?

La denuncia di sinistro deve essere presentata alla Società tramite EMAPI, accedendo al Portale di Denuncia Online o in alternativa inviando il modulo cartaceo; EMAPI provvederà, secondo le proprie modalità, a trasmettere le denunce alla Società.

La pratica dovrà contenere:

  1. la richiesta scritta di pagamento/modulo predisposto da EMAPI;
  2. la fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente;
  3. Il codice fiscale del richiedente.

Inoltre:

  1. certificato di morte dell’Assicurato;
  2. relazione del medico curante sulla situazione sanitaria o altra certificazione sanitaria dalla quale emergano le cause del decesso.
  3. indicazione dei beneficiari;
  4. atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dai quali risulti se l’Assicurato ha lasciato o meno testamento, ovvero che il testamento pubblicato è l’ultimo, valido e non sia stato impugnato e l’eventuale indicazione degli eredi legittimi e testamentari se i beneficiari caso morte sono indicati in modo generico;
  5. eventuale copia del testamento pubblicato;

9. coordinate bancarie dei beneficiari.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione è attualmente di 10 anni e decorre dal giorno in cui si è verificato l’evento che ha determinato il diritto a chiedere la prestazione.
L’invio della richiesta del pagamento alla Compagnia interrompe il termine di prescrizione e, per effetto dell’interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo di 10 anni.

LIMITE D’ETA’

CI SONO LIMITI DI ETA’ PER LA COPERTURA TCM?

L’assicurazione è valida per tutti gli assicurati che al momento di prima attivazione della copertura collettiva da parte della Cassa/Ente di previdenza, non abbiano compiuto i 75 anni di età.
Superato il limite di età di cui sopra, gli assicurati potranno rimanere in copertura sino alla scadenza della presente Convenzione a condizione che di anno in anno la loro adesione sia stata rinnovata senza soluzione di continuità.

CARENZA

ESISTE UN PERIDO DI CARENZA?

La copertura TCM attivata collettivamente dall’Ente di Previdenza, non è soggetta a periodo di carenza.

Per la sola Copertura Aggiuntiva Individuale nel caso in cui il decesso sia conseguenza di patologie manifestatesi/diagnosticate/sottoposte ad accertamenti e/o cure prima della data di adesione e/o infortuni avvenuti prima di detta data, la garanzia decorre dopo un periodo di 1 anno dalla data di adesione del singolo Assicurato.

Nel caso di soluzione di continuità nell’adesione alla Copertura Aggiuntiva Individuale prevista dalla presente Convenzione, il periodo di carenza di cui al comma che precede inizierà a decorrere ex-novo dalla data di ri-adesione dell’Assicurato.

Nel caso in cui l’Assicurato, in sede di rinnovo annuale, scelga di attivare una diversa opzione tra quelle previste dall’Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Copertura Aggiuntiva Individuale, che preveda una somma assicurata più elevata rispetto all’opzione attivata in precedenza, il periodo di carenza di cui al primo comma del presente Articolo inizierà a decorrere nuovamente limitatamente alla maggiore somma prevista dall’opzione prescelta rispetto a quella prevista dall’opzione di provenienza.

NUCLEO FAMILIARE

POSSO ESTENDERE LA COPERTURA AL MIO NUCLEO FAMILIARE?

No, la copertura TCM è rivolta soltanto agli Iscritti delle Casse/Enti di previdenza aderenti a EMAPI.

DESIGNAZIONE BENEFICIARIO

POSSO SCEGLIERE IL BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE?

No, beneficiari della copertura sono esclusivamente gli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato.

COSA SI INTENDE PER EREDI LEGITTIMI O TESTAMENTARI?

Ai sensi dell’art. 565 cc, sono eredi legittimi: il coniuge [581 c.c.], i discendenti [566, 567 c.c.], gli ascendenti [569 c.c.], i collaterali [570 c.c.], gli altri parenti [572 c.c.] lo Stato [586 c.c.], nell’ordine e secondo le regole stabilite dal codice civile. Gli eredi testamentari sono coloro i quali vengono designati a mezzo di disposizione testamentaria.

IN CASO DI RINUNCIA ALL’EREDITÀ È POSSIBILE CHIEDERE COMUNQUE IL CAPITALE ASSICURATO DALLA COPERTURA TCM?

Si, il capitale della copertura TCM non rientra nell’asse ereditario, in quanto ai sensi dell’art. 1920 cc. “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio nei confronti dell’Assicurazione”.

RIMBORSI

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI RIMBORSO

La valutazione del sinistro (e in caso di accoglimento la liquidazione del capitale assicurato) sarà effettuata entro 30 giorni LAVORATIVI dal ricevimento della documentazione completa da parte della Società. Al termine della valutazione del sinistro la Società invia al beneficiario ed in copia ad EMAPI una comunicazione sull’esito della valutazione effettuata così come gli eventuali motivi di reiezione.

SE HO GIÀ UN’ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA POSSO CHIEDERE DUE RIMBORSI?

La copertura TCM erogata da Emapi – Società Cattolica Assicurazione (marchio Generali Italia) non pone limiti al regime della coassicurazione, seguendo le indicazioni del codice civile.

DETRAIBILITA’

E’ POSSIBILE DETRARRE IL PREMIO VERSATO?

SI – Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.

QUANDO VERRANNO INVIATE LE ATTESTAZIONI DI DETRAIBILITA’?

Le attestazioni di detraibilità ai fini fiscali vengono inviate direttamente dalla Società agli Assicurati a mezzo posta con gli importi detraibili alla scadenza dell’annualità assicurativa.

 

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