ASI – Richiesta Di Rimborso

COME RICHIEDERE UN RIMBORSO

Le richieste di rimborso possono essere inviate tramite due diverse modalità, alternative fra loro:

1. TRAMITE LA D.O.L. (Denuncia on Line):La Denuncia On Line (D.O.L.) è una richiesta di rimborso che si può inoltrare in modalità telematica.
Questa modalità di invio, rispetto al canale postale comunque attivo, offre un risparmio sulle spese di spedizione e garantisce l’arrivo della documentazione presso gli uffici liquidativi in tempi molto più rapidi rispetto all’inoltro cartaceo tradizionale.

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2. TRAMITE LA SPEDIZIONE POSTALE:
Il plico, contenente la modulistica di richiesta di rimborso va inviato, unitamente alla documentazione completa, a:
EMAPI / Cassa di appartenenza
Ufficio postale Roma V.r. – casella postale 483
Piazza San Silvestro, 19 – 00187 Roma
La spedizione potrà avvenire con posta raccomandata e non tramite corriere.

Importante:

Le prestazioni effettuate fino al 15/10/2024 devono essere inviate a rimborso alla Compagnia Reale Mutua, utilizzando la corretta modulistica:

MODULO REALE MUTUA (prestazioni fino al 15/10/24)

Le prestazioni effettuate dal 16/10/2024 in poi devono essere inviate a rimborso alla Compagnia Poste Assicura, utilizzando la corretta modulistica:
MODULO POSTE ASSICURA (prestazioni dal 16/10/24)


DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

  • Per visite specialistiche e accertamenti diagnostici: fotocopia della prescrizione medica con relativa diagnosi o sospetta patologia; fotocopia di ciascuna fattura
  • Per ricoveri: fotocopia della cartella clinica completa; fotocopia di ciascuna fattura

IN CASO DI DECESSO

È necessario allegare alla richiesta:

  •  certificato di morte;
  •  atto notorio attestante gli eredi (e decreto del giudice tutelare nel caso di eredi minori);
  • nel caso di un beneficiario di minore età, il decreto del giudice tutelare che autorizzi l’esercente la patria potestà alla riscossione delle quote spettanti al minore;
  • comunicazione, debitamente sottoscritta dagli eredi, indicante le coordinare bancarie con l’esatta intestazione per l’accredito degli importi.

Si evidenzia che la Compagnia si riserva il diritto di richiedere l’originale della documentazione in qualsiasi momento per gli opportuni controlli.

Il termine di prescrizione è stabilito dall’art. 2952 C.C (così come modificato dalla Legge n. 166 del 27.10.2008) ed è pari a due anni.

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