COME POSSO RICEVERE L’ATTESTAZIONE DI COPERTURA?
L’Attestazione di copertura è il documento, emesso da Emapi, che attesta l’attivazione della copertura collettiva da parte dell’Ente e, se estesa volontariamente dal Professionista, anche della copertura aggiuntiva individuale. Per scaricare il documento è sufficiente collegarsi all’Area Riservata e cliccare su Attestazioni di copertura LTC.
ESISTE UN LIMITE DI ETA`?
La copertura è valida per tutti gli assicurati che al momento dell’attivazione da parte della Cassa/Ente di previdenza prevista dalla presente Convenzione, non abbiano compiuto i 70 anni di età (elevabile – su richiesta dell’Ente – agli iscritti che non abbiano compiuto i 75 anni di età).
Superato tale limite di età, gli assicurati potranno rimanere in copertura sino alla scadenza della presente Convenzione a condizione che, di anno in anno, la loro adesione sia stata rinnovata senza soluzione di continuità.
ESISTE UN PERIODO DI CARENZA?
Le Coperture collettive (Copertura Base e Copertura Base + Supplementare) attivate dall’Ente previdenziale con oneri a carico del proprio bilancio, non sono soggette a periodo di carenza.
La Copertura Aggiuntiva Individuale, che può essere attivata volontariamente dal singolo Professionista, prevede invece un periodo di carenza.
POSSO ESTENDERE LA COPERTURA AL NUCLEO FAMILIARE?
No, la Copertura è prestata in forma collettiva esclusivamente per i Professionisti iscritti alla Cassa/Ente di previdenza che ne deliberi l’attivazione.
IN CASO DI PENSIONAMENTO, POSSO MANTENERE LA COPERTURA LTC?
L’iscritto che ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia oppure il pensionato attivo che ha cessato la propria attività professionale può mantenere l’assicurazione alla presente Convenzione a titolo individuale, rinnovando volontariamente e con onere a proprio carico la Copertura Base a condizione che non vi sia interruzione di continuità con la precedente adesione in forma collettiva erogata dall’Ente previdenziale.
POSSO AVERE ALTRE COPERTURE STIPULATE PER LO STESSO RISCHIO?
Si, l’Assicurato è esonerato dal dichiarare alla Compagnia di assicurazione l’eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di apertura di sinistro.
DA QUANDO DECORRE IL PAGAMENTO DELLA RENDITA?
In caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, la rendita sarà erogata al Professionista dal momento della presentazione della denuncia del sinistro, sempreché la documentazione prodotta accerti uno stato di non autosufficienza/LTC.
Diversamente, se la documentazione inviata nella denuncia di sinistro non fosse esaustiva, la rendita decorrerà dal momento in cui la documentazione integrata risulti completa o come esito di un’eventuale visita medico legale.
IN QUALE MODALITA’ VIENE EROGATA LA RENDITA?
La Società corrisponde all’Assicurato quanto dovuto tramite bonifico bancario oppure tramite assegno bancario, in forma di rendita mensile anticipata.
I pagamenti verranno effettuati il 10 di ogni mese (in caso di giorno festivo la data valuta del bonifico/la data di emissione dell’assegno verrà anticipata al primo giorno feriale precedente).
E’ RIVEDIBILE LO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA?
Nel corso del periodo di erogazione della rendita LTC, la Società si riserva il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell’Assicurato.
Se, da tali accertamenti dovesse rilevarsi che non sussistono più i presupposti per l’erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza, potrà cessare l’erogazione della rendita alla prima scadenza utile successiva alla data della comunicazione.
Durante il periodo di erogazione delle prestazioni, se l’Assicurato esce dallo stato di non autosufficienza è tenuto a darne comunicazione alla Società entro un periodo di 30 giorni.
COSA FARE IN CASO DI DECESSO?
Gli eredi dell’Assicurato che percepiva la rendita LTC, dovranno informare la Società dell’intervenuto decesso del Professionista entro i 30 giorni successivi alla data del decesso stesso.
Le eventuali prestazioni riconosciute all’Assicurato ma riferite a periodi successivi al decesso di questi dovranno essere restituite alla Società.